Art. 25.
(Diritti dei volontari internazionali).

      1. Il titolare della qualifica di volontario internazionale ai sensi dell'articolo 24 ha diritto:

          a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico, nell'ambito di specifici contingenti determinati per una durata triennale dai Ministri competenti. Il periodo trascorso in aspettativa è produttivo di effetti ai fini della progressione della carriera, degli scatti di anzianità e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

          b) al rilascio, da parte dell'Agenzia, dell'attestato per il servizio di volontariato prestato, costituente, a parità di altre condizioni, titolo preferenziale di valutazione nelle graduatorie per i concorsi pubblici e per l'ammissione agli impieghi privati, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di avviamento al lavoro;

          c) ad un periodo di ferie ordinario pari a trenta giorni per ogni anno di servizio prestato, compatibilmente con le esigenze della attività affidata al volontario e previa autorizzazione dell'organizzazione non governativa nonché a un periodo straordinario di durata massima pari a venti giorni in caso di gravi e comprovate motivazioni familiari, di salute,

 

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per matrimonio ovvero per l'esercizio dei diritti politici. I periodi di ferie ordinarie e straordinarie sono considerati utili ai fini del computo della durata del servizio prestato dal volontario.